Denunce nel mondo web – La legge del Web!

Reati online: querela nel mondo web

In quest’era in cui la tecnologia è una parte fondamentale della vita di tutti, internet è diventato il mezzo di comunicazione più usato, in assoluto, dalla maggior parte delle persone. Ma la relativa discrezione offerta dalla rete viene spesso fraintesa e abusata per offendere, diffamare e “farsi giustizia da soli”. Quello a cui spesso però non si pensa è che internet, pur sembrando un universo separato, è regolamentato dalla legge italiana. I reati commessi online, quindi, possono essere denunciati e saranno, conseguentemente, perseguiti.

Alcuni casi di reati online che portano alla querela sono:

  • bullismo
    • l’anonimato offerto dalla rete spesso da alla testa, dando spazio a insulti ed azioni di branco per offendere o rovinare l’immagine di qualcuno. In entrambi i casi però, oltre a essere azioni riprovevoli, sono perseguibili dalla legge.
  • insulti e offese
    • come già detto, spesso il clima online tende a scaldarsi facilmente. Ricordati però che gli insulti non sono mai accettabili. Se la persona non è presente, costituiscono gli estremi per una querela per il reato di ingiurie.
  • diffamazione a mezzo internet
    • la diffamazione, soprattutto nel campo dei social network dove è facile diffondere un messaggio, è dilagante. I diffamati spesso non intervengono convinti che non si possa far niente; in realtà è possibile difendersi legalmente.

Messaggi offensivi: denuncia e come difendersi

I messaggi e i post sui social network offensivi fino a qualche anno fa potevano causare una querela per ingiuria. Ultimamente, invece, dopo la depenalizzazione, sono cambiate alcune cose:

  • non si può fare la querela dai carabinieri
    • lo stato non c’entra niente, si tratta di un litigio tra privati, quindi non riguarda le autorità pubbliche.
  • la causa costa
    • per avviare la causa, ed il conseguente procedimento, è necessario contattare un avvocato e “sborsare” molti soldi.
  • il procedimento è più lungo
    • trattandosi di una causa civile, i tempi di svolgimento sono prolungati. Si può provare a trovare un punto di incontro con una lettera di diffida, ma è difficile che capiti.
  • il procedimento non è automatico
    • al giorno d’oggi per avviare la causa non basta la querela, bisogna contattare un avvocato e pagare il contributo unificato, ovvero le tasse per avviare il processo.
  • l’ingiuriato non può testimoniare
    • con la depenalizzazione non basta più la testimonianza dell’offeso, è necessario siano presenti altri testimoni.
  • servono prove del danno subito
    • il danno, che varierà in base alle circostanze in cui è avvenuto il reato e alla notorietà dell’offeso, deve essere provato all’atto di avvio del procedimento
  • assenza al momento dell’ingiuria
    • fondamentale che gli insulti e le offese vengano proferite in assenza dell’offeso, altrimenti non si tratta di ingiuria.

 

Diffamazione online e web reputation

Spesso, soprattutto in rete, si scrive “di pancia” senza pensare troppo alle conseguenze. Attenzione, però, a ciò che scrivete, perchè insulti o maldicenze possono velocemente trasformarsi in diffamazione online. Questo reato può essere causa di querela anche trattandosi del mondo web. Ma andiamo a vedere i requisiti del reato di diffamazione:

  • assenza dell’offeso
    • com’è facile intuire il reato si verifica solo in caso il diffamato non sia presente per difendere i propri interessi. Su internet questo si traduce in post pubblici o messaggi privati che vengono diffusi.
  • reputazione
    • offesa della reputazione di un’altra persona o azienda. Soprattutto sul web, dove ciò che viene scritto rimane, mantenere la propria immagine “pulita” è una delle pratiche più complicate. Sono nate addirittura organizzazioni devote solamente al monitoraggio e alla costruzione della cosiddetta “web reputation”.
  • comunicazione diffusa
    • la comunicazione deve essere diffusa tra più persone. Non rappresenta reato di diffamazione la comunicazione fatta ad una singola persona. In campo social network, invece, la semplice pubblicazione del messaggio, per la natura stessa del media, rappresenta diffamazione.
  • identificabilità dell’offeso
    • al contrario di quanto si pensi, non è necessario nominare l’offeso, basta che si possa intendere di chi si sta parlando. In pratica è necessario che l’identità dell’offeso sia deducibile facilmente.

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