Come far valere il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio è generalmente definito come “diritto di ogni soggetto ad essere dimenticato”.

In base allo stesso, ciascun soggetto ha il diritto di ottenere la cancellazione di informazioni personali pubblicizzate da tempo e per le quali non esiste più un interesse pubblico.

Origine del diritto all’oblio

Esso è un diritto di natura giurisprudenziale, creato dalla giurisprudenza.

Trattato per la prima volta da una Sentenza della Corte di Giustizia del 2014 (Sent. C-131/12 del 13 maggio 2014), successivamente viene riconosciuto anche da diverse sentenze italiane.

Si ricordano, per esempio, la Sentenza del Tribunale di Roma n. 23771/2015 e, la sentenza della Corte di Cassazione sezione civile n. 13161/2016.

Solo nel 2016 il diritto all’oblio è stato positivizzato dall’UE con l’approvazione e l’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR 2016/679) che, oltre a disciplinarlo all’art. 17,  contiene la nuova normativa sulla privacy dell’intera UE.

Tuttavia, tale Regolamento potrà essere applicato “direttamente” a tutti gli stati UE solo a partire dal 25 maggio 2018 (v. art 99 GDPR).

L’applicabilità diretta del GDPR comporta che dal 25 maggio prossimo, esso andrà a sostituire automaticamente le norme del codice della privacy ad esso incompatibili, senza necessità di alcun atto formale da parte delle autorità italiane.

 

Come far valere il diritto all’oblio

La già citata Sentenza del Tribunale di Roma (23771/2015) ha chiarito quali sono i presupposti per l’esercizio del diritto.

I presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio sono:

1) il fatto che si vuole far “dimenticare” non deve essere recente;

2) tale fatto deve aver un interesse pubblico.

Quest’ultimo presupposto serve a preservare il diritto di cronaca, ossia il diritto di rendere pubblico un fatto privato qualora sia di interesse pubblico.

 

Tale Sentenza ha anche precisato che il “diritto all’oblio è una particolare espressione del diritto alla riservatezza”.

Di conseguenza il cittadino italiano potrà far valere il diritto all’oblio in base alle norme dell’attuale codice della privacy (fino al 25 maggio prossimo), che all’art. 7 dispone: <<l’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei sui dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione>>.

Per chiedere la cancellazione dei dati (c.d. oblio), il cittadino dovrà rivolgere richiesta scritta (ma senza formalità) al titolare o al responsabile del trattamento dati, il quale dovrà fornire un riscontro senza ritardo (art. 8 DPR 176/2003).

Il Garante della Privacy ha messo a disposizione un “modello di richiesta”, scaricabile qui.

Per chi, invece, fosse interessato a cancellare informazioni personali da Google, la società ha pubblicato un modulo di richiesta cancellazioni dati (ecco il link).

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