Definizione del Cyberbullismo
Con la diffusione delle nuove “tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (ICT), il bullismo tradizionale (o bullismo offline) viene posto in essere anche mediante nuovi mezzi, in particolare internet e telefoni cellulari.
Concettualmente il cyberbullismo costituisce una nuova forma di “bullismo indiretto”, attuato mediante l’uso delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione.
Il termine cyberbullismo fu coniato da Bill Belsey, un’insegnante canadese che decise di combattere la preoccupante diffusione del fenomeno creando, a partire dal 2000, i primi siti sul cyberbullismo.
All’interno del sito “www.cyberbullying.ca”, ha fornito la seguente definizione di cyberbullismo: “il cyberbullismo riguarda l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte di un singolo o di un gruppo, per attuare comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti ai danni di uno o più”.
Con l’approvazione della legge per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo minorile (l. 29 maggio 2017 n. 71) in Italia è stata fornita anche una definizione giuridica di cyberbullismo: “per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione online, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”.
Caratteristiche del cyberbullismo
Il cyberbullismo possiede “caratteristiche speciali o specifiche” derivanti dall’impiego delle ICT, che comportano sulle vittime conseguenze ancor più gravi di quelle causate dal bullismo tradizionale.
Le caratteristiche speciali del cyberbullismo più ampiamente riconosciute, sono:
1) pervasività o assenza di limiti spazio-temporali: mentre il bullismo tradizionale, di solito, avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio nel contesto scolastico), il cyberbullismo non lascia pace alla vittima nemmeno tra le mura domestiche. Può colpirla in qualsiasi spazio e tempo, ossia tutte le volte che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo. In questo modo, svilupperà ancora più insicurezza e fragilità (rispetto alla vittima di bullismo tradizionale), non sentendosi più sicura nemmeno all’interno della sua abitazione. Le vittime possono venire bombardate di SMS, ricevere e-mail e anche quando non sono connesse, essere coscienti dell’esistenza di pagine web diffamatorie, o della manomissione delle pagine web personali;
2) anonimato del bullo: in internet i bulli possono celare la loro identità utilizzando un “nickname”, quindi, per la vittima sarà difficile risalire all’identità del molestatore senza l’aiuto di un tecnico informatico. Ciò provocherà ancor più insicurezza in lei (rispetto alla vittima di bullismo tradizionale), perché non saprà più di quali persone fidarsi nella vita reale;
3) difficile reperibilità delle ingiurie: spesso è difficile reperire messaggi, foto o video ingiuriosi condivisi in rete, perché possono essere cancellati molto velocemente dal cyberbullo (soprattutto se vengono condivisi su forum privati od inviati tramite sms o e-mail). Grazie a tale caratteristica, gli autori di cyberbullismo rimangono spesso impuniti, riuscendo così, a reiterare le molestie ai danni della vittima e provocandole ancora più danni;
4) indebolimento delle remore etiche: il cyberbullo avrà meno remore etiche sul web rispetto a quelle nella vita reale e, quindi, online si sentirà in potere di fare e dire cose, che nella vita reale non avrebbe mai fatto o detto perché contrarie alla sua etica/morale. L’indebolimento delle remore etiche del cyberbullo deriva, in primo luogo, dalle due caratteristiche precedenti (anonimato del cyberbullo e difficile reperibilità delle ingiurie) ma, come sostiene Nancy Willard1, anche dalla diminuzione dell’empatia del bullo che la comunicazione mediata delle ICT provoca. La Dott.ssa Willard, infatti, afferma che l’assenza nella comunicazione mediata da computer o cellulari, di elementi contestuali e sociali quali, il tono della voce ed il linguaggio del corpo, rendono più difficile immaginare l’effetto delle proprie azioni sulla vittima, ovvero diminuiscono la c.d. empatia. Certamente, ciò provocherà conseguenze più dannose sulla vittima, rispetto al caso in cui, fosse stata soggetta ad atti di bullismo tradizionale.
Soluzioni contro il Cyberbullismo
Esistono diverse soluzioni di contrasto al cyberbullismo.
-Soluzioni penali: il codice penale italiano non prevede ancora uno specifico reato di bullismo e di cyberbullismo. L’inerzia del legislatore, tuttavia, non impedisce di sanzionare penalmente le condotte del bullo o del cyberbullo riconducibili a reati previsti dal codice penale. Tali reati, a seconda dei casi, saranno perseguibili d’ufficio o a querela della persona offesa.
I reati di cyberbullismo più ricorrenti, sono: ingiuria, diffamazione, minaccia, estorsione, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, sostituzione di persona, stalking.
-Soluzioni civili: Ai sensi dell’art. 2043 codice civile italiano, qualora le condotte “dolose” di bullismo o di cyberbullismo, cagionino un danno ingiusto ad un soggetto, quest’ultimo o chi lo rappresenta (in caso di minore) potrà esercitare un’azione civile al fine di ottenere il risarcimento danno (c.d. risarcimento danno da fatto illecito).
-Soluzioni della legge contro il cyberbullismo: la legge 71/2017 attribuisce al minore di almeno 14 anni o chi lo rappresenta una specie di “Diritto all’Oblio”, ovvero il diritto di “inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se entro 48 ore dal ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non provvede (all’oscuramento, rimozione o blocco), o nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante della Privacy, il quale deve provvedere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta”.
Problema che può presentarsi:
Eliminazione non completa e non immediata di dati on-line ingiuriosi o diffamatori di cyberbullismo.
Per risolvere questo problema, leggi come “Rimuovere informazioni personali da Google”.
1Nancy Willard è americana, laureata in giurisprudenza ed educazione speciale, ha insegnato agli studenti con disturbi emotivi, ha lavorato nel settore del diritto dell’informatica, insegna ai ragazzi come navigare on-line in sicurezza, conduce seminari per educatori dove insegna loro come educare i giovani ad un uso sicuro e responsabile di internet ed ha scritto numerosi articoli e libri su questo argomento. È Direttrice del “Center for Safe and Responsible Internet Use”, un’organizzazione noprofit online che promuove l’educazione alla sicurezza su Internet per bambini e giovani, svolgendo attività di ricerca e mettendo a disposizione materiali on-line sul tema.